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[1]Gli articoli 7, 10 e 13 del testo unico delle leggi vigenti in materia di tasse sulle concessioni governative, approvato con decreto Presidenziale 20 marzo 1953, n. 112, sono sostituiti rispettivamente dai seguenti articoli:

[2]Art. 7. - Ferme restando le esenzioni soggettive ed oggettive previste dalle tabelle o da speciali norme di legge, sono esenti da tassa tanto le societa' commerciali costituite quanto quelle che si costituiranno allo scopo di esercitare nuove miniere di zolfo. Cosi' pure le societa' estere costituite per attuare in Italia il medesimo scopo godono, per tutta la durata del loro esercizio, di uguale esenzione relativamente agli atti necessari per il proprio riconoscimento nello Stato e per stabilirvi un'agenzia generale o una rappresentanza.

[3]Art. 10. Colui che compie atti o esercita diritti senza il pagamento delle tasse stabilite dalle annesse tabelle e' soggetto alla pena pecuniaria dal minimo pari al doppio della tassa fino al sestuplo della tassa medesima, ed in ogni caso non inferiore a lire 250, salvo che dalla legge non sia stabilita una particolare sanazione. E' soggetto alla pena pecuniaria da lire 250 a lire 5000, oltre il pagamento della tassa dovuta, salvo per questa il regresso verso il debitore, il pubblico ufficiale il quale rilascia concessioni o autorizzazioni od emette provvedimenti od atti, ovvero riceve dichiarazioni di cui all'art. 1 del presente testo unico, senza il pagamento della tassa dovuta, quando tale pagamento debba essere effettuato anteriormente o contemporaneamente all'emanazione dell'atto. Agli effetti della legge penale le marche ed i valori relativi alle tasse sulle concessioni governative sono parificati alle marche ed ai valori contemplati dalla legge sul bollo. Ferme restando le norme di cui agli articoli 137, 138 e 139 della tabella allegato A, nel caso di mancato pagamento delle tasse annuali nei termini stabiliti, si incorre, in luogo della pena pecuniaria di cui al primo comma del presente articolo, in una sopratassa del 10 per cento della tassa dovuta, purche' la tassa medesima sia corrisposta non oltre 30 giorni dalla scadenza.

[4]Art. 13.- Sul provento delle pene pecuniarie per infrazione alle leggi sulle tasse di concessione governativa spetta agli accertatori delle infrazioni stesse una quota di compartecipazione, da liquidarsi nella misura e nei modi previsti dalla legge 7 febbraio 1951, n. 168.

Testo in vigore dal 18 dicembre 1954 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1954-12-10;1164~art4 · fonte del testo