L'articolo 3, primo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1961, n. 121, e' sostituito dal seguente: "Per l'accertamento e la liquidazione delle tasse di cui all'articolo 1, si osservano le norme stabilite dalle tabelle; nel caso in cui dette tasse sono ragguagliate alla popolazione dei Comuni o dei centri abitati, le tasse medesime sono liquidate in base ai dati dell'ultimo censimento, a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei dati stessi".

Testo vigente dal 19 luglio 1962

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urn:nir:stato:legge:1962-06-27;820~art2 · fonte del testo