L'ottavo comma delle note relative al n. 83 della tabella allegato A al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1961, n. 121, e' sostituito dal seguente: "In tal caso la prima rata deve essere versata entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di rinnovazione della licenza e la seconda rata entro il 31 maggio successivo".

Testo vigente dal 19 luglio 1962

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urn:nir:stato:legge:1962-06-27;820~art3 · fonte del testo