La disposizione di cui al secondo comma delle note relative al n. 54 della tabella allegato A al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1961, n. 121, secondo la quale l'Erario, in caso di rimborso delle somme versate per tasse e soprattasse sulle licenze di pesca, ha diritto a trattenere il dodicesimo delle somme stesse, e' abrogata. Parimenti e' soppresso il decimo comma delle note relative al n. 120 della tabella allegato A al succitato testo unico. Il quarto comma delle note relative allo stesso n. 120 e' sostituito dal seguente: "Devono munirsi di licenza e corrispondere la tassa di cui contro ridotta alla meta' i fabbricanti ed i commercianti di articoli con montature o guarnizioni in metalli preziosi come ad esempio i cartolai, gli ombrellai, gli ottici, i chincaglieri e simili (articolo 244, primo comma, del Regolamento di pubblica sicurezza)".

Testo vigente dal 19 luglio 1962

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urn:nir:stato:legge:1962-06-27;820~art5 · fonte del testo