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I tenenti delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio - che non appartengono al ruolo M, od ai depositi cavalli stalloni - nominati sottotenenti o tenenti in S. P. E. nell'anno 1921 od in anni precedenti possono concorrere all'avanzamento:

  • a)anticipato per esami di cui al seguente articolo 11;
  • b)a scelta per esami facoltativi previsti dal capo V della legge 11 marzo 1926, n. 398. Gli anzidetti tenenti per concorrere agli avanzamenti di cui alle precedenti lettere a) e b) debbono aver partecipato alla guerra italo-austriaca 1915-1918 ed aver tenuto lodevolmente durante detto periodo in territorio di operazioni col grado di ufficiale il comando di plotone, o di reparto corrispondente, per almeno tre mesi. Inoltre essi debbono aver comandato complessivamente, per almeno due anni ed in modo lodevole, il reparto corrispondente al proprio grado.

Testo in vigore dal 28 dicembre 1932 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1932-12-20;1626~art10 · fonte del testo