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L'avanzamento anticipato per esami viene concesso ai tenenti che, trovandosi nelle condizioni previste dal precedente art. 10, superino le prove che saranno fissate dal Ministero della guerra con decreto Reale. A tali prove i tenenti predetti possono concorrere per due volte.
Testo in vigore dal 28 dicembre 1932 al 16 dicembre 2009
