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I tenenti in possesso dei requisiti richiesti dalla presente legge sono promossi, nei limiti fissati dal precedente art. 12, in ciascun anno in ordine di anzianita', non appena entrino:

  • a)nel primo nono del rispettivo ruolo se dichiarati idonei all'avanzamento anticipato per esami di cui al precedente articolo 10;
  • b)nel primo ottavo del rispettivo ruolo se dichiarati idonei all'avanzamento a scelta per esami facoltativi previsti dal capo V della legge 11 marzo 1926, n. 398. Coloro che risultino, al termine dell'anno, in eccedenza sono promossi a mano a mano, in concorrenza con quelli che abbiano superato gli esami negli anni successivi. Non e' ammesso il cumulo dei vantaggi previsti dal presente articolo.

Testo in vigore dal 28 dicembre 1932 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1932-12-20;1626~art13 · fonte del testo