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I tenenti in possesso dei requisiti richiesti dalla presente legge, che abbiano frequentato la scuola di guerra, possono concorrere agli esami per l'avanzamento anticipato od a quelli per l'avanzamento a scelta previsti dal capo V della legge 11 marzo 1926, n. 398, ed ottenere, se idonei, i relativi vantaggi di carriera, salvo a conseguire i vantaggi previsti dagli articoli 60 e 80 della legge 11 marzo 1926, n. 398, quando, avendo raggiunto il grado di capitano, si trovino nelle condizioni prescritte dagli articoli citati.

Testo in vigore dal 28 dicembre 1932 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1932-12-20;1626~art16 · fonte del testo