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L'avanzamento anticipato per esami, di cui al comma a) del precedente articolo, viene concesso ai capitani che, trovandosi nelle condizioni previste dall'articolo citato, superino le prove che saranno fissate dal Ministero della guerra con decreto Reale. A tali prove i capitani predetti possono concorrere per due volte.
Testo in vigore dal 28 dicembre 1932 al 16 dicembre 2009
