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Per la presentazione delle domande e per i requisiti necessari per l'ammissione nel ruolo in conseguenza del tempo-rauco ampliamento previsto dal precedente art. 20, valgono le disposizioni contenute nella legge 17 aprile 1930, n. 480, modificata dal capo II della presente legge. Il trasferimento nel ruolo M e' definitivo.
Testo in vigore dal 28 dicembre 1932 al 16 dicembre 2009
