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Gli ufficiali di cui al precedente art. 27 sono tratti dai quadri organici della rispettiva arma, fissati dagli articoli 16, 18, 20 e 22 della legge 11 marzo 1926, n. 396, e successive modificazioni, ed inscritti in ruolo a parte nel numero risultante dalla tabella annessa. Gli organici anzidetti, delle armi - fanteria, cavalleria, artiglieria e genio - sono, pertanto, ridotti del corrispondente numero di posti coperti nel «ruolo capitani consegnatari». Il ruolo predetto sara' completato entro un periodo non superiore ai tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Non possono far parte del «ruolo capitani consegnatari» gli ufficiali del servizio tecnico di artiglieria, quelli del servizio specialisti del genio, quelli del servizio tecnico automobilistico e quelli dei depositi allevamento quadrupedi e dei depositi cavalli stalloni.
Testo in vigore dal 28 dicembre 1932 al 16 dicembre 2009
