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Non concorrono all'avanzamento di cui al precedente art. 1 i capitani appartenenti al ruolo M ed al ruolo capitani consegnatari. Restano immutate le disposizioni in vigore, relative all'avanzamento dei capitani del servizio tecnico di artiglieria, degli specialisti del genio, del servizio tecnico automobilistico, dei depositi allevamento quadrupedi e dei depositi cavalli stalloni.

Testo in vigore dal 28 dicembre 1932 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1932-12-20;1626~art3 · fonte del testo