Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 dicembre 1932 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Il trasferimento dei capitani delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio - esclusi i servizi tecnici, come e' detto nel precedente art. 28 - viene effettuato su domanda degli interessati. Tale domanda puo' essere presentata dai capitani nominati sottotenenti o tenenti in S. P. E. nel 1916 od in anni precedenti, che abbiano gia' raggiunto o raggiungano 38 anni di eta', al 31 dicembre dell'anno in cui inoltrano la domanda stessa. Potranno, inoltre, presentare domanda di trasferimento nel ruolo, di cui e' oggetto la presente legge, i capitani delle armi suddette, esclusi quelli indicati nell'ultimo capoverso dell'art. 28, che trovandosi nei limiti di eta' fissati dal pro cedente comma, siano stati nominati ufficiali in S. P. E. dopo il 1916, ma che per aver conseguito avanzamenti per merito di guerra, od a scelta o per qualsiasi altra causa, precedano, nel ruolo di appartenenza pari grado che siano stati nominati tenenti o sottotenenti in S. P. E. nel 1916 od in anni precedenti e che abbiano avuto andamento normale di carriera e non abbiano subito deduzioni di anzianita'. Il capitano non idoneo all'avanzamento o compreso nei limiti annuali di anzianita' per l'iscrizione sul quadro d'avanzamento ad anzianita' non puo' presentare domanda per il trasferimento nel ruolo di cui e' oggetto la presente legge.
Testo in vigore dal 28 dicembre 1932 al 16 dicembre 2009
