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Un'apposita commissione nominata dal Ministro per la guerra prendera' in esame le domande degli ufficiali, i loro precedenti disciplinari e professionali e proporra', al predetto Ministro i nomi degli ufficiali ritenuti idonei al trasferimento. La decisione, circa il trasferimento, spetta in modo insindacabile al Ministro per la guerra. Il trasferimento nel ruolo anzidetto e' definitivo.
Testo in vigore dal 28 dicembre 1932 al 16 dicembre 2009
