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Gli ufficiali di cui ai capi 1° e 2° dell'art. 46 della legge 11 marzo 1926, n. 396, delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio sono tratti solamente da quelli dei ruoli delle armi stesse; sono cioe' esclusi gli ufficiali ammessi nel nuovo ruolo.
Testo in vigore dal 28 dicembre 1932 al 16 dicembre 2009
