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[1]Per il primo concorso indetto in applicazione della presente legge sara' consentito anche ai capitani gia' compresi nei limiti per la inscrizione sul quadro di avanzamento, purche' soddisfino alle altre condizioni ed abbiano riportato -se gia' presi in esame ai fini dell'avanzamento - giudizi favorevoli per l'ammissione ai prescritti esperimenti, di fare domanda per il passaggio nel nuovo ruolo. I capitani predetti che abbiano sostenuto, o che stiano sostenendo, gli esperimenti sopra ricordati non potranno essere ammessi al concorso qualunque sia l'esito degli esperimenti stessi.
[2]Ruolo ufficiali consegnatari di magazzino e ufficiali addetti agli uffici matricola.
[3](Ruolo consegnatari).
[4]CATEGORIA
[5]Fanteria
[6]Cavalleria
[7]Artiglieria
[8]Genio
[9]Totale
[10]Capitani consegnatari di magazzino
[11]276
[12]23
[13]73
[14]8
[15]380
[16]Capitani addetti agli uffici matricola
[17]144
[18]12
[19]62
[20]-
[21]218
[22]420
[23]35
[24]135
[25]8
[26]598
Testo in vigore dal 28 dicembre 1932 al 16 dicembre 2009
