Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 dicembre 1932 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Potranno partecipare al concorso di cui al precedente art. 51:
- a)i maggiori di fanteria e di cavalleria che non siano compresi nei limiti per l'iscrizione sul quadro di avanzamento e che al momento in cui presentano domanda per partecipare al concorso non abbiano compiuto il 49° anno di eta';
- b)i capitani di fanteria e di cavalleria nominati sottotenenti o tenenti in S.P.E. nel 1916 od in Anni precedenti e che al momento in cui presentano domanda per partecipare al concorso non abbiano compiuto il 46° anno di eta'. I capitani anzidetti, compresi nei limiti per l'iscrizione sul quadro di avanzamento possono partecipare al concorso di cui al precedente art. 51, purche', se giudicati, siano stati dichiarati idonei e non abbiano ancora iniziati o compiuti i prescritti esperimenti. Possono inoltre partecipare al concorso stesso i capitani di fanteria e cavalleria, che al momento in cui presentano domanda non abbiano compiuto il 46° anno di eta' e che nominati in S.P.E. dopo il 1916, precedano - per aver conseguito avanzamenti per merito di guerra, od a scelta o per altra causa - nel ruolo di appartenenza pari grado i quali siano stati nominati tenenti o sottotenenti in S.P.E. nel 1916 od in anni precedenti e che abbiano avuto andamento normale di carriera e non abbiano subito deduzioni di anzianita'.
Testo in vigore dal 28 dicembre 1932 al 16 dicembre 2009
