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Alla legge 11 marzo 1926, n. 398, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)in deroga alle disposizioni contenute nell'art. 35 della legge 11 marzo 1926, n. 398, e successive modificazioni, i capitani delle varie armi e corpi esclusi definitivamente dall'avanzamento vengono tolti dai ruoli dopo cento giorni dalla data del dispaccio ministeriale di partecipazione del giudizio definitivo che li riguarda e sono considerati trattenuti in servizio sino al compimento del sesto mese dalla data del predetto dispaccio. I capitani delle varie armi e corpi, che ammessi agli esperimenti obbligatori, non abbiano negli esami od esperimenti stessi raggiunta la idoneita' e risultino esclusi definitivamente dall'avanzamento vengono tolti dai ruoli dopo cento giorni dalla data del dispaccio ministeriale di partecipazione del giudizio definitivo che li riguarda e sono considerati trattenuti in servizio sino al compimento del dodicesimo mese dalla data del predetto dispaccio;
- b)in deroga alle disposizioni contenute nell'art. 67 della legge 11 marzo 1926, n. 398, e successive modificazioni, i tenenti colonnelli che non sono ammessi al prescritto esperimento si intendono definitivamente esclusi dall'avanzamento, vengono tolti dai ruoli dopo cento giorni dalla data del dispaccio ministeriale di partecipazione del giudizio definitivo che li riguarda e sono considerati trattenuti in servizio sino al compimento del sesto mese dalla data del predetto dispaccio.
Testo in vigore dal 28 dicembre 1932 al 16 dicembre 2009
