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Gli organici dei maggiori e dei tenenti colonnelli in S.P.E. dell'arma dei carabinieri Reali fissati dal R. decreto-legge 16 maggio 1926, n. 855, e successive modificazioni, sono stabiliti nel modo seguente: tenenti colonnelli... 67 maggiori........ 90 Per raggiungere gradualmente tali organici il Ministero della guerra, considerate le vacanze rispetto agli organici stabiliti dall'anzidetto Regio decreto-legge e successive modificazioni, procedera' alle promozioni al grado di tenente colonnello per non oltre un quinto delle vacanze stesse. Alle conseguenti promozioni nei gradi inferiori saranno invece devolute tutte le vacanze come sopra considerate nel grado di tenente colonnello, fino a raggiungere gli organici stabiliti dalla presente legge.

Testo in vigore dal 28 dicembre 1932 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1932-12-20;1626~art58 · fonte del testo