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E' data facolta' al Ministro per la guerra, per un periodo di sei anni, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, di aumentare il numero dei capitani dei carabinieri Reali in S.P.E. stabilito dal precedente art. 59 nella misura di 50 ogni anno con un totale, nei sei anni, di 300 capitani. Al termine del sesto anno, dall'entrata in vigore della presente legge, le promozioni da tenente a capitano saranno effettuate nella misura dei tre quinti del numero delle vacanze che si produrranno nel grado di capitano. Tale misura sara' mantenuta fino a che gli organici del grado di capitano siano tornati alla cifra stabilita. Le vacanze prodottesi annualmente in conseguenza della promozione in soprannumero dei tenenti al grado di capitano non saranno colmate con il reclutamento di altrettanti tenenti o sottotenenti.
Testo in vigore dal 28 dicembre 1932 al 16 dicembre 2009
