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[1]Agli ufficiali riassunti, mutilati ed invalidi di guerra, che prestano servizio presso le Amministrazioni dello Stato, sono applicabili i seguenti limiti di eta' per la cessazione dal servizio: colonnelli....... 62 tenenti colonnelli... 58 maggiori........ 55 capitani........ 52 tenenti........ 50 Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 20 dicembre 1932 - Anno XI

[2]VITTORIO EMANUELE.

[3]MUSSOLINI - GAZZERA - JUNG.

[4]Visto, il Guardasigilli: DE FRANCISCI.

Testo in vigore dal 28 dicembre 1932 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1932-12-20;1626~art61 · fonte del testo