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Nell'applicazione della presente legge nessun capitano potra' scavalcare un altro della rispettiva arma, gia' piu' anziano, che abbia, negli anni antecedenti, compiuto con successo la scuola di guerra e conseguito, per uguali titoli, i relativi vantaggi in base alle disposizioni degli articoli 119, 121 e 124 della legge 11 marzo 1926, n. 398. Analogamente nessun capitano, che abbia conseguito il diritto all'avanzamento anticipato per esami od all'avanzamento a scelta per esami facoltativi potra' scavalcare altro ufficiale della rispettiva arma, gia' anziano e che abbia superato i Corsi della scuola di guerra o conseguito il trasferimento nel Corpo di stato maggiore.
Testo in vigore dal 28 dicembre 1932 al 16 dicembre 2009
