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I capitani, che avendo partecipato alla guerra italo-austriaca 1915-1918 siano stati nominati ufficiali in S. P. E. dopo il 1916, ma che per aver conseguito avanzamenti per merito di guerra o che per qualsiasi altra causa, precedano nel ruolo della rispettiva arma, pari grado che non abbiano avuto rallentamento di carriera per nessuna ragione e che siano stati nominati tenenti o sottotenenti in S. P. E. nel 1916 od in anni precedenti, possono conseguire l'avanzamento a scelta con le norme fissate dalla presente legge e se in possesso degli altri requisiti richiesti dalla legge stessa.

Testo in vigore dal 28 dicembre 1932 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1932-12-20;1626~art9 · fonte del testo