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E' istituito un ruolo ufficiali delle armi combattenti di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio (ruolo M) - esclusi i servizi tecnici - allo scopo di preparare un nucleo di quadri particolarmente idonei a determinate funzioni aventi speciale importanza nei riguardi della mobilitazione.

Testo in vigore dal 14 maggio 1930 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1930-04-17;480~art1 · fonte del testo