Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2009

Confronto con la versione in vigore dal 14 maggio 1930 al 16 dicembre 2009. 186 parole tolte, 20 parole aggiunte in 5 capoversi.

tolto: Gli organici dei maggiori e dei tenenti colonnelli delle vavie armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio (esclusi i servizi tecnici), stabiliti dagli articoli 16, 18, 20, 22 della legge 11 marzo 1926, n. 396, che comprendono anche gli organici fissati pel ruolo M dal precedente art. 2, sono stabiliti nel seguente modo:

tolto: Tenenti Maggiori colonnelli -- -- Fanteria............. 824 680 Cavalleria............ 70 58 Artiglieria............ 446 370 Genio............... 135 113

tolto: Per raggiungere gradualmente tali organici il Ministro per la guerra, considerate complessivamente le vacanze rispetto agli organici stabiliti dagli anzidetti articoli della legge 11 marzo 1926, n. 396, ivi compresi gli organici fissati per tali gradi dal precedente art. 2, procedera' alle promozioni al grado di tenente colonnello nelle armi suddette per non oltre un quarto delle vacanze stesse.

tolto: Alle conseguenti promozioni nei gradi inferiori saranno invece devolute tutte le vacanze come sopra considerate nel grado di tenente colonnello, fino a raggiungere gli organici stabiliti dal presente articolo.

tolto: Il Ministro per la guerra ha facolta' di effettuare le anzidette promozioni a maggiore e a tenente colonnello in modo da perequare la carriera delle varie armi nei gradi anzidetti.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1930-04-17;480~art20 · fonte del testo