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Gli ufficiali di cui ai capi 1° e 2° dell'art. 46 della legge 11 marzo 1926, n. 396, delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, sono tratti solamente da quelli dei ruoli delle armi stesse (escluso il ruolo M).

Testo in vigore dal 14 maggio 1930 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1930-04-17;480~art15 · fonte del testo