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[1]Gli ufficiali stessi sono tratti dai quadri organici della rispettiva arma, fissati dagli articoli 16, 18, 20 e 22 della legge 11 marzo 1926, n. 396, e iscritti in ruolo a parte nel numero risultante dalla tabella annessa.

[2]Gli organici anzidetti, delle quattro armi, sono pertanto ridotti del corrispondente numero dei posti devoluti al ruolo M; posti che saranno coperti gradualmente in relazione alle ammissioni nel ruolo, da farsi secondo il disposto dei successivi articoli 4 e 5 della presente legge.

Testo in vigore dal 14 maggio 1930 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1930-04-17;480~art2 · fonte del testo