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[1]Gli organici dei maggiori e dei tenenti colonnelli delle vavie armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio (esclusi i servizi tecnici), stabiliti dagli articoli 16, 18, 20, 22 della legge 11 marzo 1926, n. 396, che comprendono anche gli organici fissati pel ruolo M dal precedente art. 2, sono stabiliti nel seguente modo:

[2]Tenenti Maggiori colonnelli -- -- Fanteria............. 824 680 Cavalleria............ 70 58 Artiglieria............ 446 370 Genio............... 135 113

[3]Per raggiungere gradualmente tali organici il Ministro per la guerra, considerate complessivamente le vacanze rispetto agli organici stabiliti dagli anzidetti articoli della legge 11 marzo 1926, n. 396, ivi compresi gli organici fissati per tali gradi dal precedente art. 2, procedera' alle promozioni al grado di tenente colonnello nelle armi suddette per non oltre un quarto delle vacanze stesse.

[4]Alle conseguenti promozioni nei gradi inferiori saranno invece devolute tutte le vacanze come sopra considerate nel grado di tenente colonnello, fino a raggiungere gli organici stabiliti dal presente articolo.

[5]Il Ministro per la guerra ha facolta' di effettuare le anzidette promozioni a maggiore e a tenente colonnello in modo da perequare la carriera delle varie armi nei gradi anzidetti.

Testo in vigore dal 14 maggio 1930 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1930-04-17;480~art20 · fonte del testo