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[1]II riassorbimento delle eccedenze prodotte nei capitani e nei maggiori dell'arma di fanteria dal R. decreto-legge numero 2532 dell'8 novembre 1928, sara' regolato dal Ministro per la guerra a cominciare da quando saranno stati promossi ai gradi superiori rispettivamente i capitani reclutati nel 1915 e 1916 e i tenenti reclutati in base alla circolare 654 del Giornale militare 1920 che non abbiano successivamente - in conseguenza dell'applicazione dell'art. 12 della legge 11 marzo 1926, n. 397 - preso posto nel ruolo d'anzianita' dopo l'ultimo dei capitani o dei tenenti di cui sopra.

[2]Il riassorbimento sara' fatto effettuando le promozioni da capitano a maggiore e da tenente a capitano nella misura di tre quarti del numero delle vacanze che si produrranno negli anzidetti gradi.

[3]Il riassorbimento delle eccedenze, per l'arma di cavalleria, previsto dal R. decreto-legge n. 2532 dell'8 novembre 1928, sara' effettuato, come era stabilito, a cominciare dal 1° gennaio 1931.

[4]Fino a quando non sara' completato il riassorbimento delle anzidette eccedenze sara' lasciato scoperto il corrispondente numero di posti di ufficiali subalterni complessivamente fra le varie armi e corpi.

Testo in vigore dal 14 maggio 1930 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1930-04-17;480~art22 · fonte del testo