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[1]E' abrogata la facolta' fatta al Ministero della guerra dall'art. 36 della legge 11 marzo 1926, n. 398, e successive modificazioni, di trattenere in servizio i capitani delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio (esclusi quelli del servizio tecnico di artiglieria e degli specialisti del genio) dichiarati non idonei definitivamente all'avanzamento.

[2]E' in facolta' del Ministro per la guerra di continuare a trattenere alle armi gli ufficiali che si trovano in tale posizione alla data dell'entrata in vigore della presente legge.

Testo in vigore dal 14 maggio 1930 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1930-04-17;480~art23 · fonte del testo