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[1]E' abrogata la facolta' fatta al Ministero della guerra dall'art. 36 della legge 11 marzo 1926, n. 398, e successive modificazioni, di trattenere in servizio i capitani delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio (esclusi quelli del servizio tecnico di artiglieria e degli specialisti del genio) dichiarati non idonei definitivamente all'avanzamento.
[2]E' in facolta' del Ministro per la guerra di continuare a trattenere alle armi gli ufficiali che si trovano in tale posizione alla data dell'entrata in vigore della presente legge.
Testo in vigore dal 14 maggio 1930 al 16 dicembre 2009
