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In deroga alle disposizioni contenute nell'art. 35 della legge 11 marzo 1926, n. 398, e successive modificazioni, i capitani delle varie armi e corpi che, ammessi agli esperimenti obbligatori, non abbiano negli esami od esperimenti stessi raggiunta la idoneita' e risultino percio' esclusi definitivamente dall'avanzamento, sono tolti dai ruoli alla fine del sesto mese dalla data del dispaccio ministeriale di partecipazione del giudizio definitivo che li riguarda. Dalla data di eliminazione dai ruoli sono considerati temporaneamente trattenuti in servizio per un periodo di tempo uguale alla licenza ordinaria loro spettante in un biennio.
Testo in vigore dal 14 maggio 1930 al 16 dicembre 2009
