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[1]L'art. 51 della legge 11 marzo 1926, n. 398, e' sostituito dal seguente:
[2]«L'ufficiale, che per le sue qualita' morali, intellettuali, militari e di cultura da' sicuro affidamento di reggere in modo distinto il comando del grado superiore, e che abbia reso altresi' nell'esercizio delle sue funzioni di ufficiale segnalati servizi all'Esercito, e', in deroga ad ogni altra prescrizione o limitazione stabilita nella presente legge, promosso al grado superiore, coprendo la prima vacanza da devolversi all'avanzamento, dopo la Reale sanzione, purche' abbia raggiunto la prima meta' del proprio ruolo d'anzianita'.
[3]«Tale promozione non e' computabile nell'aliquota dei posti riservati alla scelta e non altera il rapporto e l'ordine tra le promozioni ad anzianita' e quelle a scelta».
Testo in vigore dal 14 maggio 1930 al 16 dicembre 2009
