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Il Ministro per la guerra, di concerto con quello per le finanze, provvedera' entro il 31 dicembre 1930 a coordinare le disposizioni della presente legge con quelle attualmente vigenti, a raccoglierle in un testo unico, e ad emanare le relative norme esecutive per la prima applicazione.

Testo in vigore dal 14 maggio 1930 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1930-04-17;480~art27 · fonte del testo