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[1]Gli ufficiali del ruolo predetto devono possedere tutti i requisiti stabiliti dalle vigenti leggi per gli ufficiali delle armi combattenti. Ad essi pero' sono applicati i seguenti limiti di eta':
[2]Tenenti colonnelli... anni 58
[3]Maggiori........ » 55
[4]Capitani........ » 52
[5]Tenenti........ » 50
Testo in vigore dal 14 maggio 1930 al 16 dicembre 2009
