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[1]Gli ufficiali del ruolo predetto devono possedere tutti i requisiti stabiliti dalle vigenti leggi per gli ufficiali delle armi combattenti. Ad essi pero' sono applicati i seguenti limiti di eta':

[2]Tenenti colonnelli... anni 58

[3]Maggiori........ » 55

[4]Capitani........ » 52

[5]Tenenti........ » 50

Testo in vigore dal 14 maggio 1930 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1930-04-17;480~art3 · fonte del testo