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[1]Il trasferimento degli ufficiali delle armi combattenti nel ruolo M (esclusi quelli dei servizi tecnici) viene effettuato su domanda degli interessati. Tale domanda puo' essere presentata dagli ufficiali dei seguenti gradi purche' abbiano raggiunto o raggiungano entro il 31 dicembre dell'anno in cui inoltrarono la domanda:

[2]50 anni se tenenti colonnelli;

[3]45 anni se maggiori;

[4]41 anni se capitani;

[5]37 anni se tenenti.

[6]L'ufficiale trattenuto in servizio a mente del secondo capoverso dell'art. 23 della presente legge, e l'ufficiale non idoneo all'avanzamento o compreso nei limiti annuali per l'inscrizione sul quadro d'avanzamento ad anzianita', non possono presentare domanda pel trasferimento nel ruolo M.

[7]Il trasferimento nel ruolo stesso e' definitivo.

Testo in vigore dal 14 maggio 1930 al 12 gennaio 1933

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1930-04-17;480~art4 · fonte del testo