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[1]Il trasferimento degli ufficiali delle armi combattenti nel ruolo M (esclusi quelli dei servizi tecnici) viene effettuato su domanda degli interessati. Tale domanda puo' essere presentata dagli ufficiali dei seguenti gradi purche' abbiano raggiunto o raggiungano entro il 31 dicembre dell'anno in cui inoltrarono la domanda:
[2]50 anni se tenenti colonnelli;
[3]45 anni se maggiori;
[4]41 anni se capitani;
[5]37 anni se tenenti.
[6]L'ufficiale trattenuto in servizio a mente del secondo capoverso dell'art. 23 della presente legge, e l'ufficiale non idoneo all'avanzamento o compreso nei limiti annuali per l'inscrizione sul quadro d'avanzamento ad anzianita', non possono presentare domanda pel trasferimento nel ruolo M.
[7]Il trasferimento nel ruolo stesso e' definitivo.
Testo in vigore dal 14 maggio 1930 al 12 gennaio 1933
