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Gli ufficiali del ruolo suddetto che abbiano raggiunto i limiti di eta' stabiliti dall'art. 3 vengono esonerati dal servizio permanente, mediante collocamento in ausiliaria, o a riposo a seconda della loro idoneita'.

Testo in vigore dal 14 maggio 1930 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1930-04-17;480~art6 · fonte del testo