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Il Governo del Re, sentita la Giunta municipale di Napoli, salvo il disposto dell'art. 3, e' autorizzato a rivedere la tariffa daziaria del Comune di Napoli nei limiti della presente legge, con facolta' di abolire o di ridurre i dazi concernenti materie prime delle arti e delle industrie, o generi di piu' largo ed immediato consumo popolare.

Testo in vigore dal 16 luglio 1904 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1904-07-08;351~art1 · fonte del testo