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Gli stabilimenti industriali ai quali sara' concesso di erigersi a regime di deposito franco, avranno facolta' di ritirare direttamente dalle isole, non soggette a privativa, il sale occorrente all'esercizio della loro industria, con esonero dal pagamento del dazio di esportazione e di ogni altro diritto a favore dello Stato; salve le cautele da determinarsi dal Ministero delle finanze.
Testo in vigore dal 16 luglio 1904 al 16 dicembre 2009
