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[1]Durante un periodo di 15 anni dal loro impianto, gli stabilimenti industriali, contemplati dall'articolo 6 saranno esonerati dall'obbligo di rimborsare all'Amministrazione finanziaria le spese di vigilanza e di corrispondere agli impiegati ed agenti di finanza le indennita' per operazioni da compiersi nell'interno dello stabilimento in quanto queste sieno richieste per l'applicazione delle disposizioni relative alle importazioni temporanee o alla esportazione di merci ammesse alla restituzione di diritti.

[2]L'esonero dall'obbligo di corrispondere indennita' ad impiegati e agenti di finanza per le operazioni anzidette sara', per il medesimo termine, accordato agli stabilimenti industriali gia' esistenti nel territorio del Comune di Napoli alla data della pubblicazione della presente legge, quando l'applicazione delle disposizioni sulle importazioni temporanee o sull'esportazione con restituzione di diritti venga richiesta entro il termine di cinque anni dalla stessa data.

Testo in vigore dal 16 luglio 1904 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1904-07-08;351~art11 · fonte del testo