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[1]Il Governo del Re e' autorizzato a cedere al Comune ed alla Camera di commercio di Napoli l'esercizio dei bacini di carenaggio nel porto di Napoli, mediante un canone da stabilirsi di accordo fra il Comune e i Ministri delle Finanze, della Marina e dei Lavori Pubblici.

[2]Il Comune e la Camera di commercio avranno facolta' di cedere all'industria privata l'esercizio dei bacini con l'applicazione di tariffe e in conformita' di un regolamento, proposti dal Comune di accordo con la Camera di commercio, ed approvati dai Ministri dei Lavori Pubblici e della Marina.

Testo in vigore dal 16 luglio 1904 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1904-07-08;351~art15 · fonte del testo