Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 luglio 1904 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]La maggiore escavazione di minerale, prevista nei contratti che regolano l'affitto delle reali Miniere dell'Elba, dei terreni ferriferi del Giglio e delle Fonderie di ferro di Follonica, rispettati i diritti acquisiti dagli stabilimenti di fusione attualmente esistenti, sara' concessa con obbligo espresso di destinare il minerale escavato, fino a concorrenza di 200,000 tonnellate, a soddisfare i bisogni degli industriali aventi stabilimenti nelle Provincie meridionali ed a preferenza in quella di Napoli.
[2]I fonditori che usufruiranno di tale concessione avranno dal canto loro l'obbligo di dare i loro prodotti, portati a Napoli, ad un prezzo non maggiore di quello che per tali prodotti si pratichera' a Genova.
Testo in vigore dal 16 luglio 1904 al 16 dicembre 2009
