Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 giugno 2002 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dal d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327.
Abrogato dal 30 giugno 2002
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Articolo abrogato dal d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327.
Abrogato dal 30 giugno 2002
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Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1904
Confronto con la versione in vigore dal 16 luglio 1904 al 30 giugno 2002. 154 parole tolte, 11 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Il Governo e' autorizzato a concedere a perpetuita' e gratuitamente al Municipio di Napoli la facolta' di derivare tutta la forza idraulica, di presso a 16,000 cavalli, ricavabile dalle sorgenti del Volturno, situate alla quota di 548 metri sul livello del mare, in territorio di Rocchetta, provincia di Campobasso, allo scopo di condurre la forza predetta, trasformata in energia elettrica, nel territorio del Comune di Napoli in base a progetto tecnico da compilarsi e approvarsi a norma del regolamento 26 novembre 1893, n. 710, per le derivazioni di acque pubbliche.
tolto: Le cause vertenti circa la demanialita' di tali acque saranno sostenute a cura dello Stato, anche come rappresentante del comune.
tolto: L'opera e' dichiarata di pubblica utilita' agli effetti della legge 25 giugno 1865.
tolto: Nelle espropriazioni dei beni immobili, e dei diritti relativi ad immobili le indennita' ai proprietari saranno liquidate a norma dell'articolo 13 della legge 15 gennaio 1885 sul risanamento di Napoli.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 8 GIUGNO 2001, N. 327
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
La nota di aggiornamento ufficiale
L. 1 agosto 2002, n. 166
La L. 1 agosto 2002, n. 166 nel modificare l'art. 59 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 ha conseguentemente disposto (con l'art. 5, comma 3) la proroga al 31 dicembre 2002 dell'entrata in vigore della presente abrogazione. Il D.L. 20 giugno 2002, n. 122, convertito con modificazioni dalla L. 1 agosto 2002, n. 185, nel modificare l'art. 59 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 ha conseguentemente disposto (con l'art. 3, comma 1) la proroga al 30 giugno 2003 dell'entrata in vigore della presente abrogazione. Il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302 ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente provvedimento al 30 giugno 2003.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1904-07-08;351~art18 · fonte del testo