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[1]Lo sgravio derivante dalla modificazione, di cui all'articolo precedente, non potra' essere inferiore per l'esercizio finanziario 1904-1905 alla somma di L. 1,800,000, tenuto conto del reddito medio percetto nel biennio dal 1° luglio 1901 al 30 giugno 1903, per le voci di tariffa abolite o ridotte.
[2]Con la medesima norma e col procedimento indicato nell'articolo precedente, il Governo del Re e' autorizzato, nell'esercizio finanziario 1905-906, ad introdurre ulteriori sgravi (compresa la abolizione del dazio sul riso, mezzo riso e risino) nella tariffa daziaria di Napoli, con che l'onere non sia inferiore alla somma di L. 1,200,000. I detti sgravi resteranno consolidati negli anni successivi.
Testo in vigore dal 16 luglio 1904 al 16 dicembre 2009
