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Il Coniglio generale esercita le seguenti attribuzioni:

  • a)nomina, mediante pubblico concorso, il direttore tecnico, e puo' licenziarlo nei casi e con le garanzie da stabilirsi con lo statuto di cui negli articoli 18 e 19;
  • b)delibera i bilanci preventivi e i conti compilati dal Comitato esecutivo di cui nell'articolo seguente;
  • c)delibera le nuove spese non previste in bilancio, che si rendano necessarie durante l'esercizio finanziario, e lo sottopone alla prescritta approvazione;
  • d)delibera sulle proposte di contratti e su qualsiasi provvedimento che vincoli il bilancio oltre l'anno;
  • e)autorizza le liti quando non si tratti della sola riscossione di crediti dipendenti dal normale esercizio dell'azienda, e salvo i casi di urgenza pei quali bastera' l'autorizzazione del Comitato esecutivo a norma dell'articolo seguente.

Testo in vigore dal 16 luglio 1904 al 21 ottobre 1917

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1904-07-08;351~art21 · fonte del testo