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[1]L'ente procedera' alla distribuzione dell'energia direttamente con rete propria.

[2]Durante le ore del giorno la distribuzione dell'energia dovra' essere fatta esclusivamente a scopo di favorire le industrie nel Comune di Napoli.

[3]Nelle ore di notte l'energia, qualora non occorra alle industrie, puo' essere venduta nel territorio del Comune di Napoli a qualsiasi scopo, sotto la condizione che il minor costo della produzione del cavallo idroelettrico, vada con prevalenza a vantaggio dei consumatori diretti.

[4]Nel caso che l'energia non possa essere utilizzata nel comune di Napoli, potra', e sempre nelle ore di notte, essere venduta a chiunque e per qualsiasi scopo.

[5]Le concessioni, indicate nei due precedenti capoversi, sono soggette ad essere risolute, qualora l'energia occorra ai bisogni delle industrie propriamente dette.

Testo in vigore dal 16 luglio 1904 al 21 ottobre 1917

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1904-07-08;351~art25 · fonte del testo