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[1]L'ente procedera' alla distribuzione dell'energia direttamente con rete propria.
[2]Durante le ore del giorno la distribuzione dell'energia dovra' essere fatta esclusivamente a scopo di favorire le industrie nel Comune di Napoli.
[3]Nelle ore di notte l'energia, qualora non occorra alle industrie, puo' essere venduta nel territorio del Comune di Napoli a qualsiasi scopo, sotto la condizione che il minor costo della produzione del cavallo idroelettrico, vada con prevalenza a vantaggio dei consumatori diretti.
[4]Nel caso che l'energia non possa essere utilizzata nel comune di Napoli, potra', e sempre nelle ore di notte, essere venduta a chiunque e per qualsiasi scopo.
[5]Le concessioni, indicate nei due precedenti capoversi, sono soggette ad essere risolute, qualora l'energia occorra ai bisogni delle industrie propriamente dette.
Testo in vigore dal 16 luglio 1904 al 21 ottobre 1917
