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[1]La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere al comune di Napoli il prestito del capitale occorrente alla esecuzione delle opere ed all'impianto completo del servizio pubblico di cui negli articoli precedenti.

[2]Il prestito si fara' in piu' rate da determinarsi a seconda dell'avanzamento dei lavori con l'interesse del 3.50 per cento, e sara' ammortizzato per ciascuna rata in 50 anni.

[3]Nei primi dieci anni di ciascun mutuo l'interesse sara' del 2.50 per cento.

[4]Nei primi dieci anni dalla corresponsione di ciascuna rata il municipio paghera' soltanto l'annualita' d'interesse sulla rata stessa; negli ulteriori quarant'anni paghera' le annualita' comprensive dell'interesse e della quota di ammortamento del capitale.

[5]Le annualita' come sopra dovute costituiranno il primo stanziamento nella parte passiva del bilancio dell'azienda, e saranno garantite con le prescritte delegazioni sulla sovrimposta fondiaria.

Testo in vigore dal 16 luglio 1904 al 21 ottobre 1917

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1904-07-08;351~art26 · fonte del testo