Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 luglio 1904 al 21 ottobre 1917. Leggi il testo vigente →
[1]La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere al comune di Napoli il prestito del capitale occorrente alla esecuzione delle opere ed all'impianto completo del servizio pubblico di cui negli articoli precedenti.
[2]Il prestito si fara' in piu' rate da determinarsi a seconda dell'avanzamento dei lavori con l'interesse del 3.50 per cento, e sara' ammortizzato per ciascuna rata in 50 anni.
[3]Nei primi dieci anni di ciascun mutuo l'interesse sara' del 2.50 per cento.
[4]Nei primi dieci anni dalla corresponsione di ciascuna rata il municipio paghera' soltanto l'annualita' d'interesse sulla rata stessa; negli ulteriori quarant'anni paghera' le annualita' comprensive dell'interesse e della quota di ammortamento del capitale.
[5]Le annualita' come sopra dovute costituiranno il primo stanziamento nella parte passiva del bilancio dell'azienda, e saranno garantite con le prescritte delegazioni sulla sovrimposta fondiaria.
Testo in vigore dal 16 luglio 1904 al 21 ottobre 1917
