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[1]Con la pubblicazione della presente legge sono senz'altro aboliti nel Comune di Napoli i dazi sia governativi, che comunali e addizionali, concernenti le voci della tariffa daziaria del Comune medesimo indicate nella tabella A; e sono del pari senz'altro ridotti quelli relativi alle voci enunciate nella tabella B, e nelle proporzioni in questa specificate.
[2]L'ammontare dello sgravio, conseguenza delle cennate abolizioni e riduzioni di dazi, determinato con la norma del reddito medio stabilito nell'articolo precedente, sara' imputato nella somma di L. 1,800,000 per l'esercizio 1904-1905.
[3]Per le soppressioni e riduzioni delle voci della tariffa, il cui reddito medio e' stato determinato a calcolo, alla chiusura dell'esercizio 1904-905 sara' proceduto a conteggio tra le fatte previsioni di sgravio, e quelle realmente verificatesi, tenuto a base la media biennale del gettito 1901-903 col consuntivo 1904-905. Ogni avanzo o diminuzione andra' in aumento o diminuzione del 1,200,000 lire, riservato allo sgravio del secondo anno.
Testo in vigore dal 16 luglio 1904 al 16 dicembre 2009
