Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 luglio 1904 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]Con la pubblicazione della presente legge sono senz'altro aboliti nel Comune di Napoli i dazi sia governativi, che comunali e addizionali, concernenti le voci della tariffa daziaria del Comune medesimo indicate nella tabella A; e sono del pari senz'altro ridotti quelli relativi alle voci enunciate nella tabella B, e nelle proporzioni in questa specificate.

[2]L'ammontare dello sgravio, conseguenza delle cennate abolizioni e riduzioni di dazi, determinato con la norma del reddito medio stabilito nell'articolo precedente, sara' imputato nella somma di L. 1,800,000 per l'esercizio 1904-1905.

[3]Per le soppressioni e riduzioni delle voci della tariffa, il cui reddito medio e' stato determinato a calcolo, alla chiusura dell'esercizio 1904-905 sara' proceduto a conteggio tra le fatte previsioni di sgravio, e quelle realmente verificatesi, tenuto a base la media biennale del gettito 1901-903 col consuntivo 1904-905. Ogni avanzo o diminuzione andra' in aumento o diminuzione del 1,200,000 lire, riservato allo sgravio del secondo anno.

Testo in vigore dal 16 luglio 1904 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1904-07-08;351~art3 · fonte del testo