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Con legge da presentarsi al Parlamento entro l'esercizio 1905-906 sara' autorizzata la spesa, con la ripartizione degli stanziamenti nei successivi esercizi, per eseguire lavori di ampliamento dei locali esistenti, di costruzione di nuovi locali e di sistemazione dei binari, atti ad assicurare pei viaggiatori e per le merci un servizio corrispondente alle esigenze del traffico sia generale che interprovinciale e locale.

Testo in vigore dal 16 luglio 1904 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1904-07-08;351~art30 · fonte del testo