Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 luglio 1904 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Il Governo del Re dovra' entro il 1908 restringere la cinta daziaria di Napoli, tenendo conto delle proposte, che gli verranno presentate dal Municipio di Napoli.
[2]Nella detta ipotesi le spese occorrenti alla sistemazione della nuova cinta daziaria, delle caserme e degli uffici doganali saranno a carico dello Stato e ad esse sara' provveduto con altra legge speciale, da presentarsi al Parlamento non oltre il 1906.
[3]Gli opifici industriali attualmente esistenti nella zona da dichiararsi aperta agli effetti del dazio consumo in seguito alla riduzione della cinta, godranno lo stesso trattamento, in quanto al dazio sui loro prodotti, delle fabbriche poste nella cinta daziaria, osservate le prescrizioni che saranno stabilite con analogo regolamento per la vigilanza e controllo e per la identita' dei prodotti. Le spese di tale vigilanza e controllo, per la durata di 15 anni, saranno a carico dell'Amministrazione finanziaria.
Testo in vigore dal 16 luglio 1904 al 16 dicembre 2009
