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[1]Sono dichiarate di pubblica utilita' le opere necessarie alla creazione d'una zona da dichiararsi aperta, giusta l'articolo precedente, e destinata alla costruzione di case operaie e popolari e di stabilimenti industriali giusta il piano che sara' presentato dal Municipio non oltre il 30 giugno 1906 e approvato con Regio decreto.

[2]In caso di espropriazioni la indennita' dovuta ai proprietari degli immobili, sara' determinata nel modo indicato nell'articolo 13 della legge 15 gennaio 1885 pel risanamento di Napoli.

[3]I termini stabiliti dalla legge 25 giugno 1865 per la procedura delle espropriazioni potranno essere abbreviati con ordinanze del prefetto da pubblicarsi a norma di legge.

[4]Per provvedere alla esecuzione di dette opere, nonche' all'espropriazione delle zone comprese nel detto piano, e' autorizzata la Cassa dei depositi e prestiti a concedere al Comune di Napoli con l'interesse del 3.50 per cento una serie di successivi mutui fino alla concorrenza di L. 5,000,000, ed estinguibili entro il termine di 50 anni.

Testo in vigore dal 16 luglio 1904 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1904-07-08;351~art6 · fonte del testo